Ai fini della configurabilità del divieto di appalto di manodopera di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal terzo comma di tale articolo, occorre in concreto accertare le qualità professionali di coloro che prestano l'attività lavorativa nonchè le caratteristiche e la specializzazione dell'impresa, dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un'autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta delle modalità e dei tempi di lavoro è configurabile anche se le caratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente. (Corte di cassazione -sez. Lav.- sentenza 17574 del 19 novembre 2003

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