di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15223 del 18 Giugno 2013. In materia di espulsione dello straniero, così come prevista e disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e succ. mod., il rinnovo della misura del trattenimento presso il Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.), soggiace a specifico procedimento giurisdizionale, che prevede idonee garanzie del contradditorio, a favore dello straniero espulso. E' quanto si deduce dalla sentenza n. 15223 della Corte di Cassazione, emessa il 18 giugno scorso.

"Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 Costituzione"( cfr., tra le numerose recenti pronunce conformi, Cass. 4544/2010).

 

A seguito di tale pronuncia, quindi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello straniero espulso e trattenuto presso il C.I.E., ha cassato il decreto impugnato, e ha stabilito che la misura del trattenimento a suo tempo disposta,  e rinnovata con il decreto oggetto del giudizio emesso dal Giudice di Pace, senza contradditorio con l'interessato, non poteva più essere prorogata, con condanna dell'Amministrazione resistente, e cioè del Ministero dell'Interno, alle spese di giudizio.

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