L'INAIL, con Nota protocollo n. 5056 del 7 giugno 2013, precisa che la documentazione necessaria per l'istruttoria delle denunce di malattie professionali, ed in particolare quella relativa alla valutazione del rischio, va richiesta unicamente ai datori di lavoro. In particolare l'Istituto si riferisce al flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale riguardo le denunce presentate dal 18 settembre 2003. L'istituto, a seguito di segnalazioni secondo cui in alcune Regioni si sta diffondendo la prassi di inviare, anche agli assicurati, questionari finalizzati all'acquisizione di dati e informazioni riguardanti l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo, ricorda che sull'argomento, il flusso istruttorio prevede che l'Istituto richieda tutta la documentazione relativa alla valutazione del rischio unicamente ai datori di lavoro ai quali, peraltro, devono essere somministrati i relativi questionari. Al riguardo - precisa l'Inail - anche l'art. 19 t.u. prevede che il datore di lavoro è obbligato a fornire all'Istituto tutte le notizie concernenti la valutazione del rischio. Infatti, essendo dette informazioni utili e necessarie per l'istruttoria e la trattazione della domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, egli non può rifiutarsi di fornirle, con la conseguenza che in caso di ingiustificato rifiuto, è prevista l'irrogazione di apposita sanzione. Considerando che gli assicurati raramente sono in possesso di informazioni che, in quanto attinenti al rischio professionale, rientrano nel patrimonio di conoscenze delle aziende in cui si svolgono i cicli produttivi, l'Istituto, nell'invitare le Strutture in indirizzo ad attenersi, nella trattazione dei casi di malattie professionali, alle istruzioni fornite nel flusso e richiamate nella presente nota, dispone che gli eventuali casi chiusi negativamente a causa della mancata compilazione dei questionari da parte degli assicurati vengano riesaminati alla luce delle presenti istruzioni.

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