di Stefania Squeo

Profili processuali

A. Requisiti
Il coniuge divorziato, in assenza di un coniuge superstite, ha la possibilità di agire direttamente, in via amministrativa, nei confronti dell'ente erogatore della pensione senza ricorrere al Giudice [1].

Presupposti imprescindibili [2] per la domanda sono:
-la morte dell'ex coniuge,
-l'anteriorità, rispetto alla sentenza di divorzio, della costituzione del rapporto di lavoro, cui si ricollega la pensione;
-il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato;
-titolarità dell'assegno di divorzio.

Il requisito dell'assenza di nuove nozze
Le nuove nozze hanno l'effetto di precludere il riconoscimento della pensione anche se esse non siano più in corso, per morte, divorzio o altra ragione, nel momento in cui la pensione di reversibilità deve essere attribuita [3].
Il requisito delle nuove nozze deve intendersi in senso formale, con esclusione della convivenza [4].

Il requisito della titolarità dell'assegno di divorzio
L'ex coniuge del divorziato deve essere effettivamente titolare, al momento in cui si verifica il decesso, di un assegno di divorzio derivante da una effettiva decisione giudiziale. Coloro che trovandosi nelle condizioni per avere l'assegno non agiscano giudizialmente perdono il diritto alla reversibilità.

Tale assegno deve esser stato concesso direttamente in favore del coniuge, ai sensi dell'art.5 L. n.898/70 e non al coniuge stesso per il mantenimento dei figli (quindi ai sensi del successivo art.6).

È indifferente l'entità dell'assegno, anche una minima erogazione è sufficiente ad integrare il presupposto.

Perdono il diritto alla reversibilità tutti coloro che erano già titolari dell'assegno, ma per effetto di successive modifiche alle condizioni di divorzio, questo gli sia stato revocato prima della morte della parte obbligata.

B. Procedura amministrativa
Trattandosi di un autonomo diritto previdenziale, il richiedente deve possedere anche i requisiti richiesti dalle leggi previdenziali vigenti per l'attribuzione del trattamento di reversibilità.

La domanda alla pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato di pensionato privato è proposta nei confronti dell'INPS. Ad essa deve essere allegata copia autentica della sentenza di divorzio, nonché la documentazione comprovante la titolarità dell'assegno di divorzio.

L'ente previdenziale, ricevuta la domanda, verifica la sussistenza dei presupposti in capo al richiedente. In tal caso, la domanda è definita e liquidata in favore del coniuge divorziato previa annotazione sul fascicolo della pensione.

Concorso con i figli del pensionato
Nel caso in cui dalle verifiche emerga la presenza di altra domanda presentata dai figli del pensionato, i relativi fascicoli sono riuniti e l'ente provvederà a ripartire il trattamento tra i diversi beneficiari.
Sede competente a liquidare la pensione è in ogni caso quella presso la quale è stata presentata la domanda da parte del coniuge divorziato.

Se, invece, la pensione ai figli del pensionato era già stata autonomamente liquidata in loro favore l'ente dovrà procedere ad una nuova ripartizione anche in considerazione del coniuge divorziato.

Divorziato superstite di pensionato pubblico
In questo caso la pensione di reversibilità viene assegnata direttamente dall'Amministrazione [5].

Anche qui, alla domanda va allegata copia autentica della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla quale risulti l'effettiva titolarità dell'assegno di divorzio, nonché una dichiarazione nella quale il richiedente affermi, sotto la proprio responsabilità, di non aver contratto un successivo matrimonio e che non esiste un coniuge superstite avente i requisiti per la domanda di attribuzione della pensione di reversibilità.

C. Procedura giudiziale
Nel caso di concorso tra coniuge divorziato ed ex coniuge l'intervento del Giudice è indispensabile per la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità [6].

Il concorso può aversi solo se il coniuge divorziato percepisca il relativo assegno.
Nel caso in cui tale assegno per il coniuge divorziato manchi, perché non attribuito o concesso unicamente per il mantenimento dei figli, non si determina alcun concorso ed il coniuge effettivo superstite percepirà integralmente il trattamento pensionistico.

L'onere di adire il Giudice spetta all'ex coniuge, poiché l'ente previdenziale non è tenuto a conoscere la situazione familiare pregressa del titolare di pensione e in mancanza di azione, può attribuire integralmente la pensione a chi risulti coniuge al momento della morte.

La decisone del Giudice è necessaria anche nel caso di accordo tra i due.
Il procedimento seguirà il rito della Camera di Consiglio, la domanda andrà proposta con ricorso ex art.737 ss. c.p.c. e si concluderà con sentenza.
Non occorre la chiamata in causa dell'ente pensionistico al fine di rendere la sentenza immediatamente opponibile allo stesso [7].

Nel diverso caso in cui il processo sia instaurato dal coniuge divorziato nei confronti sia del coniuge superstite che dell'ente erogatore, il Foro competente può essere, ai sensi dell'art.20 c.p.c., anche il luogo dove l'ente ha la propria sede. Ciò perchè la parte istante fa valere un diritto proprio nei confronti di entrambi. L'ente pensionistico, così, diviene parte necessaria del procedimento e destinatario della decisione adottata.
Se a conoscere la domanda nei confronti dell'ex coniuge è competente il Tribunale Ordinario, in quanto non ha natura previdenziale, a conoscere della domanda avanzata nei confronti dell'ente pensionistico è il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. In tal caso "il rito del lavoro" risulta prevalente ex art.40, co.3, c.p.c.
La sentenza ha natura costitutiva con efficacia retroattiva.

Determinazione della quota dovuta all'ex coniuge
L'art.9 L.898/70 stabilisce il criterio della "durata del rapporto".
La Corte di Cassazione, nel 2006, ha sostenuto la necessità di considerare altri elementi, tra i quali la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Come criteri correttivi possono essere utilizzati anche gli elementi desumibili dall'art.5 della L.898/70, tra cui l'ammontare dell'assegno dovuto prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni economiche e personali dei soggetti coinvolti [8].

Revisione del quantum
Secondo la Giurisprudenza, la decisione sulla ripartizione delle quote tra ex coniuge del divorziato e coniuge superstite non è modificabile per effetto di circostanze sopravvenute. In quanto la decisione è assunta con esclusivo riguardo alla situazione esistente al momento del decesso e tutto ciò che avviene in epoca successiva è irrilevante [9].
Pertanto, la sentenza resta soggetta agli ordinari strumenti processuali previsti per la sua impugnazione, ma non alla revisione prevista dall'art.9 L. n.898/70.


[1] Direzione Generale dell'INPS, circ.53644 del 9 novembre 1987
[2] L. n. 436/1978
[3] Art.5 L. n.898/1970
[4] Cass. sent. n. 4204 del 2 maggio 1994
[5] Circ. n.26/1990 del Ministero del Tesoro
[6] Art.9, co.3, L. n.898/1970
[7] Cass. sent. n. 6272 del 30 marzo 2004
[8] Cass. Sent. N. 18199 del 18 agosto 2006; Cass. Sent. N. 4867 del 7 marzo 2006
[9] Cass. sent. n. 17248 del 28 luglio 2006

STEFANIA SQUEO
PRATICANTE AVVOCATO ABILITATA
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
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