La Cassazione, ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 2932 c.c., diretta a dare esecuzione in forma specifica all'obbligo di contrarre, è applicabile solo ove la fonte dell'obbligo consenta di determinare completamente tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, in modo che sia possibile iniziarne l'esecuzione senza che le parti debbano esprimere ulteriori dichiarazioni dirette a precisarne l'oggetto o il contenuto, elementi tra i quali sono comprese soprattutto le mansioni. Mancando tale specificazione e allorché l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., ma ha (soltanto) diritto all'integrale risarcimento dei danni, ossia al ristoro delle utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi di detto inadempimento (Nel caso di specie si era in presenza di un obbligo di inserimento, nel rispetto dei precedenti livelli retributivi e trattamenti normativi, in una realtà aziendale del tutto diversa; l'applicazione di un determinato contratto collettivo avrebbe consentito di stabilire la categoria e la qualifica, ma non certo le concrete mansioni ed altre modalità di svolgimento della prestazione). (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 26 agosto 2003, n.12516: Obbligo di assunzione di lavoratore previsto da accordo sindacale - Esecuzione in forma specifica).

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