Prof. Raffaele Manzoni - SUPPLENZE ANNUALI DEL PERSONALE ATA NOMINATO DAI DIRIGENTI SCOLASTICI: Corte di Appello di Firenze n. 1222/09 discussa in data 5 maggio 2011.

Il regolamento delle supplenze per il personale ATA (D.M. n. 430/2000 art. 7) stabilisce che i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Dalla lettura delle disposizioni del D.M. 430/2000 non è previsto espressamente che i dirigenti, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, possano coprire i posti vacanti e disponibili in organico di diritto con supplenze annuali sino al 31 agosto, in analogia con quanto previsto dal regolamento delle supplenze del personale docente. Il Miur , nel corso del tempo, ha sempre chiarito che i dirigenti scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali del personale ATA, per la copertura dei posti eventualmente ancora vacanti e disponibili in organico di diritto, conferiscono supplenze sino al termine delle attività didattiche (e non sino al 31 agosto)
Ciò è stata causa di contenzioso in sede giudiziaria che ha visto, quasi costantemente, soccombere l'amministrazione scolastica di fronte alla richiesta del personale nominato, nel vedersi riconoscere la scadenza dei contratti per supplenze annuali sino al 31 agosto.
A titolo esemplificativo si cita la Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1222/09 discussa in data 5 maggio 2011.

Fatto. Il ricorrente rivestiva la qualifica di assistente tecnico e veniva individuato dal dirigente scolastico quale destinatario di supplenza sino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno) su posto vacante in organico di diritto, attraverso l'utilizzo delle graduatorie d'istituto per la circostanza che le corrispondenti graduatorie provinciali erano risultate esaurite. L'interessato ha proposto ricorso chiedendo che la supplenza avesse termine il 31 agosto trattandosi di posto vacante e disponibile in organico di diritto anche nell'ipotesi di esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali. Con sentenza n. 716 del 9/7/2009 il Tribunale di Livorno, giudice del lavoro, con vantaggio delle spese processuali, accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dall'Ufficio Scolastico Regione Toscana.

Tesi dell'Amministrazione resistente.
L'Amministrazione resistente ha sostenuto che la legge 124/99 all'art. 4 e seguenti, prevede che le supplenze annuali con durata sino al 31 agosto e quelle sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), vanno coperte con il personale incluso nelle graduatorie provinciali. Le graduatorie d'istituto, invece, sono utilizzate per il conferimento delle supplenze. Questa disposizione è valida sia per il personale docente che ATA. Vi è poi da dire che mentre il regolamento per le supplenze del personale docente di cui al D.M. 131/2007 prevede espressamente che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, i dirigenti scolastici coprono i posti per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche utilizzando le corrispondenti graduatorie d'istituto, per il personale ATA, invece, questa possibilità non viene riferita limitandosi ad enunciare che le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche si coprono facendo ricorso alle graduatorie provinciali ed agli elenchi di cui al DM 75/2001.

Decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello di Firenze ha respinto il ricorso dell'Ufficio Scolastico provinciale sostenendo che il fatto che si proceda all' individuazione del personale con cui stipulare il contratto di lavoro, attraverso le graduatorie provinciali o di quelle d'istituto, non può voler dire che muti il contenuto dei contratto da porre in essere; questo, invece è disciplinato dalla legge, la quale dice in quali casi si debba procedere a conferire supplenze annuali, ovvero di durata fino al termine delle attività didattiche.
Le circolari che stabiliscano in diversa guisa e cioè determinino il tipo di contratto da stipulare (rectius: la durata) sono illegittime e vanno disapplicate per la parte in cui divergono dalla legge.

Sia per quanto enunciato dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, sia per altre analoghe decisioni di altri Tribunali, si è dell'avviso che il contenzioso de quo abbia assunto un'indicazione costantemente contraria alla tesi sostenuta dall'amministrazione. Pertanto il personale Ata che dovesse essere individuato destinatario di una supplenza annuale per un posto disponibile in organico di diritto attraverso la posizione occupata nelle graduatorie d'istituto per la circostanza dell'esaurimento della graduatoria provinciale, può affrontare il contenzioso con l'amministrazione con ampio spazio di successo.
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Prof. Raffaele Manzoni
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