di Luigi Del Giudice - Secondo la Cassazione ( sentenza 14 maggio 2013, n. 20789) la disposizione di cui all'art. 15, comma primo, lett. b), cod. della strada - che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento o l'imbrattamento della segnaletica stradale - riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 635, cod. pen., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni, sicché ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 la relativa condotta costituisce illecito amministrativo (cfr. Cass. Sez. 2, 13.12.2011-13.3.2012 n. 9541).
I fatti
Con sentenza in data 4 luglio 2011, la Corte di appello di Genova, 3^ sezione penale, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa appellata dal Procuratore Generale della Repubblica, dichiarava B.L. colpevole del delitto di danneggiamento a lui ascritto e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione che sostituiva con la multa di € 6.840 La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di B. E. che aveva visto dei giovani spruzzare vernice sul cartelli della segnaletica stradale e che aveva annotato il numero di targa del veicolo, risultato appartenere all'imputato. In difetto di diversa indicazione da parte di quest'ultimo, la disponibilità del veicolo doveva essere a lui ricondotta. Corretta era la qualificazione giuridica, in quanto la vernice aveva reso inutilizzabili i cartelli, tanto da determinarne la sostituzione, per come riferito dai responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Montignoso. La personalità negativa, desunta dal certificato penale, escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena detentiva, quantificata in sei mesi di reclusione, poteva essere sostituita con quella pecuniaria. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso L' imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: - manifesta illogicità della motivazione, perché il giudizio di responsabilità si è fondato su un unico indizio costituito dalla proprietà del veicolo; - inosservanza ed erronea applicazione di legge, perché il fatto ha determinato il semplice imbrattamento dei cartelli.
La Cassazione sia pure per motivi diversi da quelli oggetto di deduzione accoglieva il ricorso.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
I fatti
Con sentenza in data 4 luglio 2011, la Corte di appello di Genova, 3^ sezione penale, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa appellata dal Procuratore Generale della Repubblica, dichiarava B.L. colpevole del delitto di danneggiamento a lui ascritto e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione che sostituiva con la multa di € 6.840 La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di B. E. che aveva visto dei giovani spruzzare vernice sul cartelli della segnaletica stradale e che aveva annotato il numero di targa del veicolo, risultato appartenere all'imputato. In difetto di diversa indicazione da parte di quest'ultimo, la disponibilità del veicolo doveva essere a lui ricondotta. Corretta era la qualificazione giuridica, in quanto la vernice aveva reso inutilizzabili i cartelli, tanto da determinarne la sostituzione, per come riferito dai responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Montignoso. La personalità negativa, desunta dal certificato penale, escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena detentiva, quantificata in sei mesi di reclusione, poteva essere sostituita con quella pecuniaria. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso L' imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: - manifesta illogicità della motivazione, perché il giudizio di responsabilità si è fondato su un unico indizio costituito dalla proprietà del veicolo; - inosservanza ed erronea applicazione di legge, perché il fatto ha determinato il semplice imbrattamento dei cartelli.
La Cassazione sia pure per motivi diversi da quelli oggetto di deduzione accoglieva il ricorso.
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