di Maria Cristina Ferrante - Con comunicato stampa del 18 aprile 2013 n.56, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato il ritorno alla operatività, con decorrenza a partire dal 27 aprile 2013, del Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito con Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 475 e seguenti.

Il Decreto ministeriale, datato 22 febbraio 2013, n. 57, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, apporta alcune modifiche al precedente Decreto n. 132 del 21/06/2010. Il Fondo di Solidarietà assicura la sospensione del pagamento dell'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione, per un periodo massimo di 18 mesi. L'ammissione dei mutuatari al beneficio della sospensione è subordinata ad almeno uno dei requisiti ivi specificati, verificatisi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione.

Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, in virtù del regolamento del Fondo, coloro che abbiano contratto mutui di importo non superiore ai 250,000 euro; i titolari di mutui in ammortamento da almeno un anno; i mutuatari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. I requisiti cui è subordinata l'ammissione al beneficio, sono specificati nel provvedimento ministeriale e sono riportati di seguito.

La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età, con diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione. La cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione La morte o il riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

I suddetti requisiti operano anche nel caso di mutui cointestati e possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari. Il Decreto in esame, inoltre, precisa le tipologie di mutuo relativamente alle quali è possibile richiedere ed ottenere l'ammissione al beneficio della sospensione. In particolare esso è ottenibile per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. La sospensione della rata non può, invece, essere richiesta dal mutuatario che versi in ritardo nel pagamento, che sia superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, o per il quale sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; dal mutuatario che voglia fruire di agevolazioni pubbliche; per coloro che abbiano stipulato un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Sul portale del Ministero dell'Economia e della CONSAP, società del M.E.F. che gestisce il Fondo, a partire dal 27 aprile 2013, sono resi disponibili i moduli di cui avvalersi per effettuare la richiesta di sospensione.
Maria Cristina Ferrante

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