All'interno del trasporto multimodale, la logistica ricopre sicuramente un ruolo davvero fondamentale, giacché grazie agli operatori logistici, è possibile organizzare con grande precisione ed efficienza la spedizione di merci di ogni tipo. Ma il ruolo della logistica non si esaurisce certamente in ciò, giacché gli operatori di questo settore si adoperano anche per l'organizzazione del trasferimento delle merci, venendosi a creare una vera e propria galassia di professionisti che spesso operano anche al di fuori dei tradizioni campi dell'attività di trasporto e spedizione.

Gli operatori della logistica, in ragione di questa particolare complessità dell'ambito lavorativo, non riescono sempre a sottoporre le loro attività ad un'unica fonte normativa universale, giacché la stessa non esiste proprio, ed è proprio in quel momento che vengono a crearsi delle situazioni complesse, soprattutto qualora dovessero insorgere dei contenziosi per quanto riguarda eventuali necessità di risarcimento. Come ci si deve comportare, per esempio, quando viene coinvolto un depositario od un appaltatore?

E come si potrebbe dirimere una problematica giuridica, qualora non fosse possibile determinare in modo chiaro l'attività principale dell'operatore? Proprio da questa situazione, sono nate delle precise necessità di creare un quadro giuridico soddisfacente: a queste domande, si è cercato di rispondere con l'introduzione dell'Fbl, la polizza di carico per dare vita ad una base contrattuale per la multi modalità. La logistica, invece, resta pur sempre priva di forme contrattuale ben definite, se si esclude il contratto elaborato dalla Confetra e da Assologistica, studiato per dare un orientamento almeno dal punto di vista operativo.

Attraverso questo contratto, infatti, si è inteso sviluppare un'autonomia nei confronti del codice civile ad oltre disposizioni normative troppo generiche, per permettere ai fornitori di servizi di logistica integrata - attivi a livello nazionale o anche internazionale - di mettere un certo ordine per quanto riguarda i ruoli degli operatori e, soprattutto, le responsabilità dei singoli in rapporto all'esecuzione del contratto. Questo modello, inoltre, non manca di mettere in evidenza le definizioni da usare in modo consapevole nei contratti, per evitare di creare ulteriore confusione od equivoci. Aspetti anche complementari nell'erogazione dei servizi, come ad esempio le mansioni quali magazzinaggio, confezionamento et similia, vengono trattate all'interno del documento, proprio per dare a questa forma contrattuale quella corretta ampiezza che contraddistingue l'erogazione di un vero servizio di logistica integrata, in sostituzione delle prescrizioni del codice che non attribuiscono degli obblighi per quanto riguarda il risultato, inserendovi per contro delle condizioni per le quali emerge responsabilità da parte dello spedizioniere.

D'altro canto, inconvenienti come il ritardo vengono sottoposti a delle specifiche prescrizioni per quanto riguarda l'indennizzo, sempreché il contratto preveda dei termini vincolanti per la consegna. Anche dal punto assicurativo, viene introdotto un obbligo di copertura assicurativa delle merci tanto per il committente quanto per l'operatore, che deve accertarsi di disporre di un'assicurazione di responsabilità. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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