Il Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2003 ha approvato un regolamento di attuazione dell'articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di immatricolazione di veicoli nuovi. Il provvedimento prevede che il venditore produca - presso uno degli Sportelli Telematici dell'Automobilista - una certificazione (il cui modello è introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del DPR) ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta anche dall'acquirente, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale. La sottoscrizione da parte dell'acquirente non implica alcuna condivisione di responsabilità, da parte di quest'ultimo, in caso in cui i titoli originali non siano consegnati, nei dieci giorni previsti. Il provvedimento inoltre disciplina la materia nel caso in cui detto titolo originale non sia presentato nel termine stabilito di dieci giorni. In tale caso è previsto che il PRA proceda alla cancellazione della prima iscrizione del veicolo dandone avviso al Dipartimento dei trasporti terrestri che inoltra comunicazione all'intestatario con la quale richiede la riconsegna delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà entro il termine di 15 giorni. Una volta trascorso invano detto periodo di tempo, si provvede al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà tramite gli organi di polizia.

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