Con legge 15 ottobre 2003, n. 289 è stato modificato il testo unico sulla tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), nella parte relativa alla disciplina dell'indennità di maternità delle libere professioniste. L'indennità sarà commisurata, non più al reddito denunciato ai fini fiscali, ma al solo reddito denunciato come reddito derivante da lavoro autonomo. Viene inoltre introdotto un limite massimo dell'indennità pari a 5 volte l'importo minimo, determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le singole casse hanno la facoltà di stabilire importi più elevati.
( L. 15/10/2003 , n. 289 , G.U. , 28/10/2003 , n. 251 )

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