Il 14 ottobre scorso il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni il decreto legge 19 agosto 2003, n,. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. L'ordinamento sportivo - inteso quale insieme organico di regole, tecniche e disciplinari, applicabili alle Federazioni sportive - ha costituito un proprio sistema di giustizia sportiva che risponde alla necessità di affidare ad organi muniti di competenza specifica la risoluzione delle controversie e di ottenere decisioni in tempi rapidi, garantendo in tale modo alla comunità dello sport la propria autonomia. Costituisce significativa espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo il cosiddetto "vincolo di giustizia" che si sostanzia nell'inserimento, negli statuti e nei regolamenti delle singole federazioni sportive, di clausole compromissorie che impongono alle società ed ai singoli tesserati di adire, per le controversie connesse all'attività sportiva, gli organi della giustizia sportiva. Conseguentemente gli interessati non possono rivolgersi alle autorità giurisdizionali dello Stato per la risoluzione delle controversie. La questione della relazione tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria si inquadra, ovviamente, nell'ambito del rapporto tra i due ordinamenti, rapporto che deve qualificarsi, in via generale, in termini di autonomia. La Cassazione ha escluso la possibilità di adire il giudice statale in relazione alle decisioni di carattere tecnico degli organi della giustizia sportiva, non configurandosi in materia l'esistenza di diritti soggettivi o di interessi legittimi. La stessa Cassazione ha peraltro rilevato che all'autonomia dell'ordinamento si accompagna la necessità di garantire le situazioni giuridiche soggettive ogni qualvolta l'attività sportiva assuma rilevanza nell'ordinamento statale. Il decreto legge ora convertito intende valorizzare tali orientamenti giurisprudenziali e, anche in relazione a taluni recenti interventi dei tribunali amministrativi non esattamente in linea con tali principi (quale quello del TAR Sicilia) chiarire in modo preciso gli ambiti che assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato separandoli da quelli che devono restare confinati nel "giuridicamente indifferente" nella prospettiva statale. Il giudice è infatti opportuno che intervenga solo quando si sono esauriti i rimedi interni alla giustizia sportiva e comunque nel rispetto delle clausole compromissorie eventualmente previste da statuti e regolamenti. D'altro canto, il mondo sportivo, per la sua peculiarità, ha bisogno di decisioni adottate in tempo brevissimi. A tutte tali esigenze risponde il decreto legge, che prevede la riserva all'ordinamento sportivo della disciplina sostanziale di determinate questioni, rispetto alle quali l'ordinamento dello Stato non ravvisa interessi giuridicamente rilevanti; ne deriva, sul piano processuale, che tali situazioni non possono più essere qualificate come diritti soggettivi né come interessi legittimi, sicché ne risulta esclusa ogni tutela giurisdizionale statale. In particolare si tratta di questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Esauriti i gradi della giustizia sportiva, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le altre questioni, invece, è mantenuta la giurisdizione ordinaria sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (si tratta, in pratica, delle questioni relative al pagamento di stipendi,premi, ingaggi, ecc.). In sintesi, escluse le questioni riservate alla giustizia sportiva, le altre, previo esaurimento dei rimedi propri di questa, si propongono dinanzi al giudice civile se di natura patrimoniale e non involgenti né il Coni né le Federazioni, dinanzi al giudice amministrativo in tutti i casi residuali che sarebbe impossibile prevedere preventivamente. Resta ferma la possibilità di continuare a prevedere clausole compromissorie, eventualmente alternative rispetto alla tutela giurisdizionale sia negli statuti e nei regolamenti del CONI e nelle Federazioni cui le singole società, associazioni ed atleti vogliono aderire, sia nei contratti individuali di lavoro sportivo. La competenza per la materia cautelare - e non più solo per il giudizio di merito, come previsto dalla normativa previdente - è accentrata al tribunale amministrativo regionale di Roma. Si prevedono modalità accelerate di definizione del giudizio nel merito quali la sentenza in forma abbreviata e la riduzione di tutti i termini processuali, salvo quello per la proposizione del ricorso in primo grado, alla metà. Il provvedimento sospende l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso dal TAR Lazio, cui è peraltro rimessa la possibilità di confermare, modificare o revocare dette misure, in applicazione della normativa che viene introdotta dal presente decreto legge,ove la parte ricorrente riproponga il ricorso e l'istanza cautelare al TAR di Roma.

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