l Ddl anticorruzione che ha appena avuto il via libera del Senato si propone l'obiettivo di contrastare i fenomeni corruttivi tenendo conto della nostra tradizione giuridica ma sottostando allo stesso tempo alle indicazioni provenienti dall'esterno, come quelle già ratificate della Convenzione ONU di Merida o in corso di ratifica come quelle della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo. Prerogativa del Ddl è quindi allinearsi agli standard internazionali.

Le prime modifiche sono state apportate all'art. 317 del codice penale, relativo al reato di concussione: viene limitato al solo caso in cui la condotta concessiva abbia provocato un effetto di costrizione nei confronti del privato da parte del pubblico ufficiale. La pena minima è stata aumentata da 4 a 6 anni, mentre quella massima è rimasta invariata a 12.

Alcune variazioni anche per il reato di corruzione: l'attuale art. 318 passa da corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio a corruzione per l'esercizio della funzione, con pena da 1 a 5 anni. Aumenti di pena per reati di Corruzione in atti giudiziari, base da 3-8 anni a 4-10, aggravata aumento della minima da 4 a 5 anni, di Corruzione propria, da 2-5 anni a 4-8 anni, di Peculato, minima da 3 a 4 anni, e di Abuso di ufficio, da 6 mesi-3 anni a 1-4 anni.

L'introduzione del delitto di Traffico di influenze illecite previsto dall'art 346 bis completa il sistema di tutela, con pena da 1 a 3 anni di reclusione. L'obiettivo è sanzionare comportamenti eventualmente prodromici all'accordo corruttivo, punendo chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, e chi versa o promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio. Rivisto anche l'art. 2635 del codice civile, Corruzione tra privati, con pena da 1 a 3 anni, con inclusione, tra i soggetti attivi, di coloro che dovrebbero dirigere o sorvegliare gli autori del reato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno ogni amministrazione deve adottare a aggiornare i propri piani anticorruzione, predisposti poi da un responsabile, di norma un dirigente di prima fascia o un segretario comunale o provinciale, che deve conoscere le aree esposte a maggior rischio e attuare i meccanismi di prevenzione. Per questo tipo di incarico sono stati predisposti percorsi di formazioni su temi di etica e legalità, poiché il responsabile può dover pagare i danni in caso di presenza di reato di corruzione all'interno della propria amministrazione. Maggiore dovrà inoltre essere la trasparenza, con le amministrazioni obbligate a pubblicare bilanci e conti relativi a realizzazione di opere pubbliche e produzione di servizi.

Mentre i dipendenti delle pubbliche amministrazioni otterranno dal Governo un codice di comportamento con la finalità, tra le altre, di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione, saranno esclusi dalle commissioni giudicatrici, dagli uffici che gestiscono risorse finanziare e dalle commissioni per la scelta del contraente negli appalti pubblici coloro che sono stati condannati per reati contro la PA. Ulteriori limitazioni anche per chi, per più di un anno, ha ricoperto cariche pubbliche elettive o ha fatto parte di organi di indirizzo politico.

Garantito infine l'anonimato per chi segnala illeciti all'interno della pubblica amministrazione, qualora siano stati fatti ulteriori accertamenti in conseguenza della segnalazione.
Vedi anche: Via libera al ddl anticorruzione. In allegato il testo del DDL e del maxiemendamento

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