Il Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2003 ha approvato un regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione. Il provvedimento intende: " migliorare la sicurezza degli impianti eliminando alcuni elementi che hanno dato origine ad incidenti; " potenziare la capacità di stoccaggio degli impianti al fine di ridurre il numero dei rifornimenti e, di conseguenza, le probabilità di incidenti durante il trasporto su strada di GPL; " tenere conto delle recenti disposizioni legislative in base alle quali è prevedibile un incremento nell'utilizzo del GPL, quale carburante ecologico per autotrazione; " avvicinare la normativa italiana a quella degli altri paesi europei dove l'utilizzo del GPL per autotrazione è maggiormente diffuso (Francia e Olanda). Più in dettaglio il provvedimento definisce il campo di applicazione nonché i tempi di adeguamento degli impianti esistenti e fissa gli obiettivi di prevenzione incendi per il cui raggiungimento è approvata la regola tecnica. Inoltre, individua le limitazioni di natura urbanistica per l'installazione degli impianti e sancisce il divieto di permanenza degli impianti in aree non più idonei, stabilendo la rimozione degli impianti in caso di mancanza delle distanze di sicurezza esterne. Infine, richiama le procedure di deroga previste dall'articolo 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, precisando quali disposizioni non possono essere oggetto di deroga e abroga esplicitamente le precedenti disposizioni di prevenzioni incendi impartite in materia. In proposito, prevede che l'emanazione delle successive norme sugli impianti oggetto del DPR avvenga attraverso decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle attività produttive.

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