E' stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14/05/2012, il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, che, modificando l'art. 29 del D.Lgs. 81/2008, dispone che le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno continuare ad avvalersi della possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.M. di definizione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Nel testo originario l'art. 29 del D.Lgs. 81/2008, prevedeva che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potessero autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2012; al fine di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (da recepire con decreto interministeriale), che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, il termine precedentemente stabilito è stato espressamente prorogato alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del DM, con termine ultimo, in ogni caso, al 31 dicembre 2012.

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