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Secondo il vigente ordinamento ungherese, e più precisamente secondo la legge LIII del 1994, il giudice autorizza l'esecuzione se la decisione che è alla base dell'esecuzione contiene obbligazioni, è passata in giudicato o è provvisoriamente esecutiva e è scaduto il termine per l'adempimento fissato nella decisione stessa.
L'attuazione delle decisioni del Tribunale viene disposta previa emissione di un titolo esecutivo. In ambito civilistico sono considerati titoli esecutivi, ad esempio, le sentenze o altri provvedimenti del Tribunale passati in giudicato, le ingiunzioni di pagamento emesse dal Notaio passate in giudicato (Legge L del 2009), gli atti notarili di riconoscimento del debito e di promessa di pagamento nonché le sentenze straniere passate in giudicato riconosciute dalla normativa internazionale e comunitaria.
Per quanto concerne la normativa UE deve riconoscersi efficacia esecutiva alle sentenze straniere passate in giudicato riconosciute ex Regolamento (CE) n° 44/2001, al titolo esecutivo europeo emesso ex Regolamento (CE) n° 805/2004 e all'ingiunzione di pagamento europea passata in giudicato per mancata opposizione ex Regolamento (CE) n° 1896/2006.
Sulla base dei titoli esecutivi il tribunale, o il notaio nel caso di decreto ingiuntivo passato in giudicato per mancato opposizione o di riconoscimento di debito / promessa di pagamento non adempiuti nei termini prescritti e redatti con atto notarile, su esplica richiesta del creditore, appone la formula esecutiva.
Ai sensi del Codice di Procedura Civile (Legge III del 1982) sono provvisoriamente eseguibili, a titolo esemplificativo, i crediti derivanti da mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli, dell'assegno di mantenimento per danno invalidante, i crediti supportati da riconoscimento di debito o da promessa di pagamento rilasciata con atto pubblico o con atto privato avente forza di prova.
Ai sensi dell'art. 42.1.D) legge XCIII del 1990 sulle imposte, per ottenere la formula esecutiva è richiesto il pagamento di un'imposta pari al 1% del credito da recuperare (con limite minimo di 5.000 Ft e massimo di 350.000 Ft).
Le esecuzioni sono eseguite dagli ufficiali giudiziari (ufficiali giudiziari indipendenti e ufficiali giudiziari dei tribunali provinciali). È doveroso, tuttavia, precisare che secondo la norma generale a dar esecuzione alle obbligazioni di diritto civile sono gli ufficiali giudiziari indipendenti. Tali ufficiali giudiziari, pur essendo nominati dal ministro della Giustizia nella circoscrizione di un determinato tribunale locale, non sono impiegati statali ma pubblici ufficiali con status giuridico speciale; espletano, infatti, la loro attività sotto il controllo del tribunale competente ed il loro reddito è costituito esclusivamente dagli onorari pagati dai clienti.
Tali onorari, determinati con decreto del ministero di Giustizia n° 14 del 1994 e successive modifiche, variano al variare dell'importo da recuperare. Più precisamente per crediti fino a 100.000 Ft ammontano a 4.000 Ft, da 100.001 Ft a 1.000.000 Ft ammontano al 3% del credito, da 1.000.001 Ft a 5.000.000 Ft ammontano al 2% del credito, da 5.000.001 Ft a 10.000.000 Ft ammontano al 1% del credito e sopra i 10.000.000 allo 0,5% del credito.
L'ufficiale giudiziario ha, inoltre, un rilevante corrispettivo sul recuperato in caso di successo pari al 10% per ammontare inferiore a 5.000.000 Ft, al 8% per ammontare compreso tra 5.000.001 Ft e 10.000.000 Ft e al 5% per ammontare superiore a 10.000.000 Ft. Per dar corso al procedimento esecutivo è necessario versare tanto l'acconto degli onorari quanto il 50% del fondo spese indicato dall'ufficiale giudiziario, che, secondo la vigente normativa, può essere determinato sulla base del numero dei viaggi e del tempo necessario per espletare l'attività o, se il credito è liquido, nel 50% degli onorari.
Tuttavia, sul punto, la norma sull'esecuzione ha lasciato adito alla nascita di prassi differenti a seconda dell'interpretazione data alla norma dal singolo ufficiale giudiziario. Non si comprende, infatti, se l'importo minimo di 4.000 Ft e massimo di 75.000 Ft indicato dalla legge comprenda sia l'acconto onorari che il fondo spese o solo il fondo spese, a cui devono essere aggiunti per intero gli onorari, ma ovviamente non gli onorari pagati quale success fee. E la differenza, come è facilmente comprensibile, non è certo di poco conto.
Tanto gli onorari che le spese degli ufficiali giudiziari sono a carico del debitore e, solo qualora non vi sia patrimonio sufficiente del debitore, saranno a carico del creditore.
Si segnala, tuttavia, che nel caso in cui l'esecuzione sia mossa dal lavoratore sulla base di una sentenza del Tribunale del Lavoro passata in giudicato l'esecutante non è neppure tenuto ad anticipare l'acconto onorari ed il fondo spese.
Non si deve dimenticare che prima di avviare la vera e propria esecuzione il creditore, nel caso in cui il debitore sia una società, può chiedere al Tribunale che sia esperito l'incasso. Tale istituto giuridico permette al creditore, a seguito di esplicita richiesta del Tribunale alla Banca presso la quale la società debitrice è intestataria di conto corrente, di trasferire l'importo eseguibile, sempre che vi sia capienza nel conto corrente del debitore, immediatamente sul conto corrente del creditore. Nel caso di richiesta di incasso il creditore è tenuto al pagamento solo dell'imposta del 1% dell'ammontare del credito, senza dover anticipare l'acconto sugli onorari e fondo spese.
Oltre al pignoramento di beni mobili ed immobili è prevista la possibilità del pignoramento dello stipendio nel limite massimo del 33%, o in rare eccezioni del 50%, così come della pensione, del contributo per la maternità o di altri contributi statali.

Avv. Davide Sacco
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Con la fondamentale collaborazione del dr. Ivan Sandor Nemes

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