La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche per quel che concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei medesimi. La direttiva si applica ai dati trattati con strumenti automatizzati (per esempio, banca dati informatica di clienti), così come i dati contenuti in un archivio non informatizzato o che vadano a comparire in esso (file tradizionali, cartacei) e ha come finalità la tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, stabilendo principi guida per determinare la legalità di tale trattamento. I principi che la direttiva stabilisce per determinare la liceità del trattamento dei dati incidono soprattutto sui seguenti aspetti: - La qualità dei dati. - La legittimità del trattamento. - Le categorie speciali di trattamento. - L'informativa per le persone colpite da tale trattamento. - Il diritto di accesso ai dati dell'interessato. - Le eccezioni e limitazioni. - Il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento. - La riservatezza e sicurezza del trattamento. - La denuncia del trattamento all'autorità di controllo. In diverse occasioni si pone la questione della protezione dei dati in relazione ai media (in particolare al giornalismo e all'espressione letteraria ed artistica). Troviamo riferimenti al trattamento delle persone fisiche nella comunicazione già al preambolo, dove si ammette manifestamente l'importanza che, nel contesto della società dell'informazione, riveste l'attuale sviluppo delle tecnologie per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare i dati relativi alle persone fisiche che siano per suono o immagine, e la necessaria attuazione della Direttiva ai trattamenti che interessano a tali dati. Al punto 17 del preambolo, il riferimento al trattamento di dati per finalità giornalistiche diventa più concreto, in particolare nel settore audiovisivi, ma lo fa per dimostrare l'applicazione in maniera più rigida conformemente all'articolo 9 del testo stesso. Successivamente, al punto 37, sottolinea la necessità "che per il trattamento dei dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo, si debbano prevedere eccezioni o restrizioni alla Direttiva sempre che risultino indispensabili per conciliare i diritti fondamentali del singolo con la libertà di espressione e, in particolare, la libertà di ricevere o diffondere informazioni, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali e che "pertanto, per raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali, è compito degli Stati membri di prevedere le eccezioni e le necessarie limitazioni, in relazione alle misure di carattere generale sulla legalità elaborazione dei dati '(1). L'articolo 9 è totalmente dedicato al trattamento dei dati personali in relazione alla libertà di espressione. Esso delega agli Stati membri l'istituzione di 'esenzioni ed eccezioni" rispetto alle disposizioni contenute nella Direttiva, nella misura in cui risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà di espressione. Si definiscono altre eccezioni; la direttiva si applica, principalmente, a ciò che potrà limitare la portata dei principi relativi alla qualità dei dati, l'informativa dell'interessato, il diritto di accesso e la pubblicità dei trattamenti con l'obiettivo di tutelare, tra l'altro, la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica, il perseguimento di reati, un importante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea o la protezione dell'interessato. E' compito degli Stati però trovare la soluzione di mezzo nel potenziale conflitto tra il diritto alla protezione dei dati e la libertà di espressione e informazione. L'attuazione della Direttiva negli Stati membri dell'UE è stata discontinua, così come la sua integrazione negli ordinamenti giuridici nazionali (2). In generale ci sono state difficoltà a causa di risorse inadeguate per la sua realizzazione e la scarsa conoscenza da parte degli interessati sui loro diritti. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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