La S.C. Sez. I, con sent. n. 5123 del 3 aprile 2003, [?] ha affermato che l'istituto della concessione di opera pubblica é caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell'opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell'interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario. Da tali caratteristiche deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto dell'Amministrazione), é il primo, e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito aquiliano (anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive, ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuale rivalsa), salvo che l'illecito non sia attribuibile anche a fatti propri dell'Amministrazione concedente, i quali, però, non possono consistere nella illegittimità (e conseguente annullamento) del decreto di occupazione di urgenza in base al quale il concessionario abbia proceduto alla distruzione o radicale trasformazione del bene occupato, perché l'autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori non é parte del procedimento di espropriazione, nell'ambito del quale rientra la pretesa risarcitoria azionata dal proprietario. Nello stesso senso la S.C., Sez. I, si era da ultimo pronunciata con sent. n. 15687 del 12 dicembre 2001, Comune di Messina c. Ciraolo.
(Pasquale Fimiani)

(Articolo pubblicato su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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