Un Paese a economia mista è un Paese in cui contribuiscono alla crescita economica nazionale sia le imprese private che lo Stato con interventi pubblici, un sistema in cui sono assicurati diversi servizi come sanità, cultura o strutture abitative, fornendo sussidi alle famiglie e sovvenzioni alle imprese. In un periodo di convergenza economica piuttosto delicato come questo attuale quindi, è dovere dello Stato sostenere in maniera ancor più concreta e fattiva l'economia, non solo sotto forma di finanziamenti pubblici ma anche legiferando. E' così che ha operato il legislatore spagnolo per venire incontro alle aziende col recente Regio Decreto 13/2010, grazie al quale sono state introdotte procedure che rendessero più agile l'introduzione nel mercato economico, dalla costituzione più snella di società alla riduzione dei costi da parte delle stesse. Questa impostazione, che certamente ha liberalizzato maggiormente il mercato, ha fondamentalmente coinvolto anche quelle società a responsabilità limitata che sono una sorta di microimprese, da non confondersi con quelle di un determinato regime fiscale che prevede che per essere definite tali fatturino meno di 5 milioni di euro.
Tuttavia concetto cardine di questo decreto è che, rispettando determinati requisiti, anche altre società commerciali potranno essere inserite in questa nuova regolamentazione, ai fini di una maggiore competitività, permettendo a nuove realtà economiche, ancorché di piccole dimensioni, un ingresso facilitato, scevro da farraginosità burocratiche o costi troppo elevati. Un soggetto inesperto o diffidente potrebbe pensare che dietro la trattazione o la stipula di atti societari, in realtà si celino sempre dinamiche complicate. Invece l'importante è affidarsi a professionisti degni di essere considerati come tali e tra questi vi sono i consulenti legali e commerciali dello Studio Fernandez e Geval di Valencia, grazie ai quali proviamo a realizzare dei brevi schemi riassuntivi in grado di esplicare in maniera semplice ed efficace la differenza tra le varie tipologie societarie e la loro relativa costituzione. Quando la società a responsabilità limitata ha uno statuto conforme alle norme disposte dal Ministero della Giustizia, è costituita da soci come persone fisiche, l'organo di amministrazione faccia riferimento ad un amministratore unico, vi siano diversi soci obbligati in solido e un capitale sociale non superiore a € 3100, allora il regime applicabile si definisce come "accelerato". Quando invece ci si riferisce a una società a responsabilità limitata con capitale sociale maggiore, cioè che va dai € 3100 a massimo € 30000 euro non superandoli, il cui Statuto rispetta i canoni dettati dalla normativa del Ministero della Giustizia, i cui soci sono persone fisiche, che l'organo di amministrazione ha un amministratore unico e vi sono diversi soci solidali, allora si può parlare di sistema "semplificato". Infine ci sono le società in accomandita per azioni o anche altre società di capitali che dispongono di un capitale sociale superiore a € 30000, i cui soci sono persone giuridiche, con un organo di amministrazione gestito da 2 amministratori associati o da un CDA, Consiglio d'Amministrazione, queste vengono toccate da tutt' altro sistema. Proviamo a spiegare brevemente gli aspetti importanti di questa disciplina emanata sull'onda dell' economia sostenibile. La domanda di certificazione relativa al regime accelerato prevede che si possano indicare fino a cinque nomi per la ditta, mentre le società che si muovono secondo il regime ordinario hanno la possibilità delle 5 denominazioni, solo allorquando richiesto dal Notaio. Si deve far presente inoltre come la presentazione della domanda in via telematica, la certificazione del Registro Commerciale Centrale non è soggetta né a riserva né a decadenza. C'è da dire che il Regio Decreto di cui sopra nomina distintamente la possibilità della costituzione online delle società, con la certezza che l'iscrizione viene autorizzata il giorno stesso o, al massimo, il seguente rispetto al invio della richiesta e dunque della documentazione al Registro Centrale. Tuttavia nulla toglie che determinati soggetti, nella fattispecie le società con o meno di 3100 di capitale sociale, scelgano di seguire le modalità cosiddette normali, che fino ad ora hanno dato origine a tante società, quali ad esempio la presentazione telematica a mezzo di notaio, senza la necessità di seguire pedissequamente certi schemi forniti dal Ministero, ai sensi dei titoli previsti dall'art. 5 del Real Decreto 13/2010. E' interessante rammentare come dal Dicembre 2010 è inoltre entrato in vigore un regolamento che fissa gli Statuti modello inerenti alle S.R.L., ai quali bisogna far riferimento nel momento in cui si decida di costituire una di quelle società che però abbiano un capitale sociale fino a € 3100 euro. Statuti che sono costituiti da 12 articoli e nel cui oggetto sociale si possono indicare sino a 15 attività. In essi è previsto inoltre che la carica dell'amministratore sia a titolo gratuito, o che possa godere degli utili o che abbia una retribuzione; in ogni caso l'aspetto importante è che quest'ultima abbia un limite nel massimo, per evitare quegli eccessi dispendiosi elargiti a manager d'importanti società od enti, che hanno contribuito a onerose perdite nei bilanci. Indubbiamente il legislatore spagnolo ha voluto essere al passo coi tempi, introducendo l'opportunità di muoversi attraverso internet, sia nel caso delle domande d'iscrizione analizzate precedentemente, sia nell'ambito della convocazioni degli organi in ordine alle assemblee societarie, le quali possono essere promosse attraverso il sito della società stessa, sebbene rimanga come via generale quella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Certamente questa è ancora una fase transitoria che continuerà a porre dubbi e relativi problemi pratici, dalla prova documentale, all'accesso alle pagine, le modalità e i tempi in cui le convocazioni sono state pubblicizzate, ma probabilmente la conformità legale potrà essere riconosciuta laddove il responsabile web della società dichiari e dia prova del giorno di pubblicazione, del contenuto e della permanenza sul sito. Sono questi aspetti innovativi di cui l'ordinamento spagnolo si sta mano mano arricchendo, dimostra la sua continua evoluzione sia a livello economico che a livello legislativo, due rami imprescindibilmente legati che gli avvocati e i commercialisti dello studio Fernandez e Geval sono in grado di trattare in totale sinergia tra loro.
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