Chiamata a pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 5, punto 3 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 200 n. 44/2001 relativo alla "competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", la Grande Sezione della Corte ha chiarito che in caso di violazione dei diritti della personalità avvenuta a mezzo di contenuti pubblicati su un sito Internet, il danneggiato può chiedere il risarcimento per la totalità del danno subito, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo in cui si trova il soggetto che ha emesso tali contenuti oppure dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. Nella stessa sentenza la Corte precisa che in alternativa all'azione per la totalità del danno, il danneggiato può anche agire dinanzi ai giudici di ogni singolo stato membro sul cui territorio l'informazione in rete sia accessibile oppure lo sia stata. In tale ipotesi naturalmente si potrà decidere soslo in relazione al danno determinato sul territorio dello Stato membro del giudice adito. Nella sentenza la Corte fornisce anche alcune precisazione in merito all'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»). La norma, spiega la Corte, deve essere interpretata nel senso che essa "non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore".
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