Giro di vite nei confronti dei piromani che incendiano i boschi per poi costruire abusivamente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 27799 con la quale ha messo in chiaro che anche se gli amministratori pubblici non hanno messo a punto il prescritto censimento delle zone bruciate, che prevede la non edificabilita' per dieci anni, le aree distrutte devono comunque essere sottoposte a vincolo. Questo perche' 'la mancata attuazione della ricognizione e della stesura del catasto non puo' essere confusa con la mancata realizzazione di una condizione sospensiva dell'efficacia della legge poiche' non e' pensabile che la sua attuazione sia affidata alla solerzia di qualche funzionario'. A sollecitare la pronuncia della Quinta sezione penale, il caso di Corrado e Cristiano C., due costruttori liguri che si erano opposti al sequestro di un cantiere innalzato a Ponte delle Streghe a Levanto, localita' distrutta dal fuoco in occasione dell'incendio del 27 luglio '99. I costruttori, cui il gip del Tribunale di La Spezia aveva ordinato il sequestro preventivo, avevano iniziato a costruire pensando di poter evadere la legge 353 per i boschi distrutti dai piromani, facendosi forti della concessione edilizia ottenuta nel luglio del 2002. Ma la Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha ricordato che la 'norma eccezionale voluta dal legislatore per prevenire l'attivita' dei piromani spinti alla distruzione dei boschi per la sua peculiare caratteristica di eccezionalita' prevale sulle norme preesistenti nazionali e regionali e produce delle conseguenze immediate anche sui terreni gia' colpiti da incendio'.

In evidenza oggi: