Anche lo scarso rendimento va considerata una violazione del dovere di diligenza del lavoratore e per questo può configurare un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento. E' quanto spiega la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro in un parere (n.16) dove chiariscono però che affinchè ciò accada il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che ciò dipenda dal negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nella sua normale prestazione. La Fondazione Studi analizza in dettaglio gli effetti della violazione del dovere di diligenza, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Il datore di lavoro -spiega la Fondazione - puo' dimostrare l'inadempimento del dipendente anche mediante un'analisi comparativa con i rendimenti di altri dipendenti. Può operare qundi una comparazione tra i risultati produttivi dello stesso dipendente con il rendimento medio dei suoi colleghi. Per potersi configurare l'inadempimento per scarso rendimento, e' necessario che emerga una enorme sproporzione tra i risultati del lavoratore e quelli degli altri. Insomma deve esserci uno scarto molto significativo, che dimostri in modo oggettivo e inequivocabile la mancanza di diligenza.
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