L'INPS, con messaggio n. 14520 del 12 luglio 2011, ha chiarito che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è da considerarsi indebita quando il contratto di lavoro agricolo si colloca all'interno di un periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 223 del 1991, "l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione...". In particolare la sospensione dell'indennità di mobilità deve riguardare, esclusivamente, le giornate di lavoro effettivo svolte nel periodo del contratto a tempo determinato nel settore agricolo con la conseguenza che la data di inizio del periodo di sospensione coinciderà con quella del contratto e la data finale dovrà essere ricavata aggiungendo a detta data iniziale le giornate effettivamente lavorate in agricoltura. Nei casi in cui, invece, il contratto di lavoro agricolo si collochi al di fuori del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, permane il diritto all'indennità di disoccupazione agricola qualora sussistano i presupposti.

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